RISCHIO LIQUIDITA'
Acquistando uno strumento finanziario l'investitore, oltre ai rischi specifici dello strumento stesso, si espone sempre ad un "rischio liquidità", consistente nella difficoltà che si potrebbe incontrare qualora esso volesse smobilizzare l'investimento prima della sua naturale scadenza, in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Questo rischio è generalmente contenuto quando lo strumento finanziario risulta negoziato su un mercato secondario, dove si incontrano interessi multipli di acquisto e di vendita.
Tale circostanza favorisce la formazione del prezzo competitivo.
Gestione del rischio di liquidità sul mercato EuroTLX
EuroTLX mette a disposizione del pubblico indistinto sul proprio sito internet le prime cinque migliori proposte di negoziazione in acquisto e in vendita.
Inoltre, è un requisito di ammissione di ciascun strumento finanziario negoziato sul mercato EuroTLX la presenza di almeno un Liquidity Provider (Market Maker o Specialist), cioè di un soggetto professionale che si impegna a sostenere la liquidità del titolo, per tutta la durata delle negoziazioni, sia in acquisto che in vendita e per una quantità minima prefissata dal mercato stesso.
Per i certificates è anche previsto un limite di spread, cioè una differenza massima tra il prezzo in acquisto e in vendita che il soggetto che supporta la liquidità si impegna a rispettare.
L'elenco dei soggetti che si sono impegnati a fare questo è disponibile sulla informativa titolo e sui dettagli relativi alla quotazione di ciascun titolo, visibili nella pop-up che si apre cliccando sul codice ISIN del singolo strumento finanziario.
In taluni casi stabiliti dal Regolamento del Mercato sono previste delle eccezioni.
In particolare, gli articoli 3.23 e 3.32 prevedono che - limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari - l'obbligo previsto può essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto.
Inoltre, a seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dal Liquidity Provider sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Liquidity Provider non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto.
Per i titoli obbligazionari diversi dalle "obbligazioni bancarie non eurobond" e per i "certificates", qualora non siano quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker/Specialist possono esporre esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro 500.000 di valore nominale, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l’attività di liquidity providing risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio.
In tal caso, fino al venir meno di tale circostanza, sul sito internet, nella pop-up che si apre cliccando sul codice ISIN del singolo strumento finanziario, in "eventuali esenzioni in essere", è riportata l'esenzione temporanea dalla vendita.
Pertanto, in tutti questi casi, a meno di violazioni da parte dei Market Maker/Specialist degli obblighi di liquidità che possono provocare nei casi previsti dal Regolamento anche l'avvio di un procedimento disciplinare (art. 5.3), le regole di funzionamento del mercato EuroTLX prevedono che sia sempre disponibile un prezzo ed una quantità minima a cui un investitore può liquidare il proprio investimento.
In generale poi, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività di market making (cosiddetto "fast market") i Market Maker/Specialist possono richiedere l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità; l'Unità di Supervisione valuta la richiesta e dispone, nel caso, l'esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione.
Anche in questo caso, fino al venir meno di tale circostanza, sul sito internet, nella pop-up che si apre cliccando sul codice ISIN del singolo strumento finanziario, sotto "eventuali esenzioni in essere" è riportata l'esenzione temporanea dalla vendita.
Si sottolinea però che, nei casi previsti dal Regolamento e sempre previa verifica delle relative condizioni da parte dell'Unita di Supervisione di EuroTLX che svolge l'attività di vigilanza, uno strumento finanziario può essere revocato dalle negoziazioni.
In particolare, per tali casistiche si deve fare riferimento agli articoli 5.15 e 5.16.
La revoca di un titolo, al fine di tutelare l'investitore e consentire a quest'ultimo la possibilità del disinvestimento, è soggetta ad una prolungata carenza di negoziazione o alla contemporanea ammissione del titolo presso un altro mercato: in questi casi non si ritiene che la decisione di revoca comporti un rilevante danno per l'eventuale decisione di disinvestimento da parte dell'investitore.
Un'altra ipotesi che potrebbe far scattare la revoca di un titolo è la richiesta da parte del Market Maker/Specialist che supporta la liquidità del titolo stesso: in questi casi, il mercato richiede che per un periodo di tempo congruo, che può arrivare anche fino a 3 mesi, i Liquidity Provider espongano solo proposte di negoziazione in acquisto per consentire il disinvestimento.
Della decisione di revocare uno strumento finanziario dal listino, il mercato fornisce immediata notizia attraverso i propri canali informativi, in particolare tramite la home page e la sezione News (tra gli "Avvisi" nelle "Comunicazioni di mercato").