STRUMENTI FINANZIARI: Covered Bond

All'interno della categoria delle Obbligazioni Finanziarie è presente una selezione di Covered Bond.

Storia

I Covered Bond nascono nel 1769 in Germania, quando Federico il Grande dovette ricorrere a nuove forme di raccolta fondi per la ricostruzione delle città prussiane devastate dalla Guerra dei Sette Anni (1756-1763).
I Pfandbriefe (in Irlanda e nel Regno Unito sono i "covered bonds", in Francia le "obligations foncières", in Spagna le "cédulas") sono obbligazioni garantite dal flusso di cassa generato da asset e crediti che vengono ceduti ad una società veicolo (Special Purpose Vehicle o SPV), che a sua volta li segrega in un patrimonio ad-hoc, il quale resta nel bilancio dell'emittente dei bond stessi.
In Italia questi titoli sono stati disciplinati per la prima volta tramite l'art.7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 introdotta dal decreto sulla competitività del maggio 2005.
Successivamente, con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 17.05.2007, si è concluso il lungo iter che consente alle banche di emettere Obbligazioni Bancarie Garantite e cogliere le opportunità di funding che derivano da queste obbligazioni particolari.

Lo strumento

I Covered Bond, come detto, sono obbligazioni coperte da una parte dell’attivo della Banca emittente e con rimborso bullet (cioè alla scadenza e senza piano di ammortamento), emesse a tasso fisso o variabile.
Il processo di cartolarizzazione dello strumento finanziario inizia con la cessione di determinati titoli e crediti ad una SPV che, per acquistare questi beni, richiede un finanziamento alla banca cedente. Quest’ultima fornisce il capitare richiesto dalla SPV grazie alla liquidità ottenuta dal collocamento dei Covered Bond.
La SPV, quindi, non è emittente delle obbligazioni ma garante delle stesse in quanto titolare dei crediti e titoli ad essa ceduti dalla Banca emittente.

Profili di rischio

I Covered Bond, specie se confrontati con titoli emessi dalla stessa Banca ed aventi caratteristiche simili in termini di durata e rendimento, sono titoli caratterizzati generalmente da un basso profilo di rischio conformato da un giudizio di rating spesso elevato ed appartenente alla categoria “Investment grade”. Il risparmiatore che investe in questi titoli è protetto dalla garanzia generata dalla separazione patrimoniale degli asset ceduti alla SPV: i detentori di covered bond possono rivalersi, nel caso di fallimento dell'emittente, su asset intoccabili dagli altri creditori dell’emittente stesso e dunque da tutti gli altri obbligazionisti.

La Banca d’Italia prevede che ogni sei mesi, fino alla scadenza del titolo:

  • il valore complessivo delle attività cedute alla SPV sia rimasto inalterato e non abbia subito svalutazioni;
  • il valore totale degli asset sia almeno pari al valore complessivo dei covered bond emessi;
  • gli interessi maturati dalle attività cedute alla SPV siano sufficienti a coprire gli interessi previsti dai covered bond dovuti e dalla banca emittente agli obbligazionisti.

Gli organi di amministrazione della banca emittente, ogni anno, dovranno rivedere le procedure di controllo e valutazione, al fine di assicurarne l’attendibilità. Dovranno inoltre nominare un “Asset Monitor”, organo esterno ed indipendente che ha il compito di effettuare una relazione annuale sulle operazioni di controllo effettuate, poi sottoposta al vaglio del Collegio Sindacale della banca emittente.
Nel caso in cui da tali verifiche periodiche non risultino verificate le condizioni previste dalla Banca d’Italia l’emittente dovrà provvedere ad integrare il patrimonio separato della SPV.

Gli asset generalmente utilizzati per costituire il patrimonio della SPV sono mutui ipotecari e crediti nei confronti del settore pubblico (i.e. crediti verso enti locali oppure titoli di Stato) detenuti dall’emittente. Asset di questo tipo, vista la tipologia del debitore e/o le garanzie ipotecarie esistenti, si rivelano per l’investitore potenzialmente meno rischiosi rispetto ad altri possibili asset della banca emittente.

Covered Bond su EuroTLX

Su EuroTLX, all’interno della tipologia delle Obbligazioni Finanziarie, è possibile negoziare una selezione di Covered Bond emessi da diverse banche.
La liquidità è garantita da diversi Market Maker tra i quali Banca IMI, BNL-BNP Paribas e UniCredit Bank.

Il taglio minimo di questi titoli è spesso pari a 50 mila euro, ma la selezione di EuroTLX comprende covered bond con lotti minimi di negoziazione anche di mille o di duemila euro, più accessibile in termini di investimento minimo necessario per acquistare l’obbligazione.
Normalmente per i titoli con taglio minimo pari o superiore a 50.000 euro di valore nominale non viene predisposto un prospetto d’offerta, rientrando in un caso di inapplicabilità dell’ “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”, come previsto dall’articolo 100 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, TUF. Su tali titoli è generalmente possibile investire, in un momento successivo al collocamento degli stessi, attraverso mercati secondari quali EuroTLX.

Per conoscere il lotto minimo di negoziazione di ogni covered bond è sufficiente cliccare sull’ISIN dello strumento nella pagina di ricerca, e ricercare l’informazione che è riportata sia nella sezione "Condizioni di negoziazione", sia nell’Informativa Titolo tra le "Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX".

Covered Bond - Principali caratteristiche

Caratteristiche degli strumenti
Tipologia Covered Bond
Durata Sono possibili tutte le scadenze (2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 anni).
Remunerazione Solitamente i covered bond corrispondono un tasso fisso.
Rimborso del prestito Rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza naturale del prestito
Meccanismo di assegnazione Collocati prevalentemente a banche, ad Assicurazioni e fondi pensione e in via residuale ad investitori retail.
Tipicamente sono poi negoziati in più mercati secondari regolamentati ed MTF.
Aliquota fiscale 12,50%.
Divisa di emissione EUR
Taglio di emissione 1.000 EUR, 2.000 EUR, 50.000 EUR, 100.000 EUR
Depositaria principale EuroClear / Clearstream
Clausole particolari La garanzia prestata dal veicolo è "irrevocabile": ovvero non può essere fatta cessare per volontà del veicolo per tutta la durata del prestito; è "a prima richiesta" al fine di eludere la possibilità che il garante possa opporre eccezioni di sorta o dilazionare il pagamento.
La garanzia è inoltre "incondizionata", nel senso che non può essere sottoposta a condizione alcuna, né sospensiva né risolutiva, e che per la sua attivazione i creditori non sono tenuti a fornire prove o attestazioni particolari.
È "autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente": la sua validità prescinde dalla validità delle obbligazioni garantite e la società cessionaria gli attivi, garante, non può opporre ai portatori dei cover bond le eccezioni che sarebbero spettate alla banca emittente.